sabato 7 giugno 2014

Delle testimonianze (9)


Del tutto diverso il discorso sulla chiamata in correità, che è prova che deve essere attentamente verificata a mezzo di riscontri intrinseci (verifica soggettiva, con riguardo a precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni) ed estrinseci (riscontri esterni sui fatti dichiarati) per poter essere accettata (art. 192 CPP c.3 e 4). Cito ancora: " La valutazione delle dichiarazioni del correo richiede, dunque, un duplice controllo. Occorre, in primo luogo, procedere alla verifica della credibilità del dichiarante (c.d. attendibilità soggettiva), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; occorrerà, quindi, verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante (c.d. attendibilità intrinseca), alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; il giudice dovrà, infine, esaminare i c.d. riscontri esterni (c.d. attendibilità estrinseca) idonei a confermare l'attendibilità della chiamata (il descritto itinerario logico è indicato in Cass, s.u., sent. 1653 del 22-3-1993)."
E' questo dunque, la valutazione intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del Lotti nei confronti del Vanni, il vero oggetto del processo ai Compagni di merende. Se questa valutazione, in tre gradi di giudizio, sia stata corretta; o se invece nel giudicare i riscontri si sia ricaduti in argomentazioni circolari in cui il teste funge da riscontro a sé stesso, non sta a me dirlo. Mi preme sottolineare che le imprecisioni e contraddizioni, anche gravi, del Lotti vengono giustificate nelle sentenze con il lungo tempo passato e il suo aver visto, alla fine, poco (e soprattutto niente di nuovo o diverso da quello che già si sapeva). Mentre l'attendibilità intrinseca della confessione contra se viene quasi data per scontata (chi si accollerebbe crimini così gravi se non li avesse davvero commessi? Quale innocente incasserebbe trenta anni di galera senza ritrattare?) trascinando con sé e validando (ma non dovrebbe accadere) la chiamata in correità.

Premesso che molto rimane da pubblicare e leggere, allo storico imparziale non possono non rimanere molti dubbi. Personalmente, non mi accontento, tuttavia, della constatazione che in molti punti dell'iter delle indagini e processuale il Lotti dice palesi bugie; questo è lapalissiano, viste le evidenti contraddizioni interne alle sue dichiarazioni. Ciò che interessa è, per quanto possibile, definire il come e il perché.

(FINE)

Nessun commento:

Posta un commento

Il tuo messaggio apparirà dopo essere stato approvato dal moderatore.